PENSIONI DI INVALIDITÀ. L’ANMIC ESULTA: LA CONSULTA CONFERMA QUELLO CHE DICEVAMO DAL 2008. GRAZIE A CHI HA CREDUTO NELLA NOSTRA BATTAGLIA
Il presidente nazionale prof Nazaro Pagano commenta la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’adeguamento alle pensioni sociali: “Vinta una battaglia cominciata dodici anni fa. Voglio ricordare tutti i dirigenti e gli iscritti, alcuni dei quali non ci sono più, che da tempo aspettavano di raggiungere questo obiettivo di civiltà e giustizia”
NON SONO SUFFICIENTI A GARANTIRE I MEZZI NECESSARI PER VIVERE. I 285,66 EURO MENSILI PREVISTI PER LE PERSONE TOTALMENTE INABILI AL LAVORO
La Consulta ha sentenziato: i 285,66 euro mensili previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti garantire i «mezzi necessari per vivere». Il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, deve essere quindi assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla normativa.
La pronuncia della Corte Costituzionale non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Il caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno. La Consulta ha accolto l’impostazione della Corte d’Appello di Torino, che aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, riconoscendo la violazione del diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».