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Possono usufruire delle agevolazioni: non vedenti e sordi disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva …”. I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per quest'ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo. ATTENZIONE Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euroeuro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni. “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida. “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”:anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Requisito medico legale richiesto REQUISITO MEDICO LEGALE BENEFICIO VERBALE invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) non vedenti(art. 12 Dpr n. 503/1996) contrassegno invalidi invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento handicap handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità per quanto riguarda altre informazioni andate nel sito del link grazie ...